Regesto
Partecipazione illecita ad una decisione nella società anonima ( art. 691 cpv. 2 e 3 CO ); interesse giuridicamente protetto.
L'azione dell'art. 691 cpv. 3 CO costituisce un caso particolare di quella prevista dagli art. 706 seg. CO. Essa è volta all'annullamento di un voto o di un elezione (azione costitutiva).
L'azionista non ha un interesse giuridicamente protetto ad esercitare un'azione indipendente che sfocerebbe unicamente in una conferma della decisione della maggioranza, anche se questa è nel contempo oggetto di un'azione di annullamento incoata da altro azionista.