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Regesto

Art. 4 Cost., arbitrio, onere delle spese del procedimento penale in caso di abbandono.
Perché l'equità esiga di porre le spese giudiziarie a carico dell'imputato nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato occorre che costui abbia avuto un comportamento colpevole, contrario alle norme del diritto civile o dell'etica, che sussista un rapporto di causalità tra il comportamento riprensibile e le spese di procedura e, infine, che la ponderazione tra gli opposti interessi (effettuata, in particolare, considerando il reddito e la sostanza dell'interessato) giustifichi che l'imputato sopporti integralmente o in parte le spese da lui occasionate.