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Regesto

Artt. 50, 51 cpv. 1 lett. b e cpv. 2, art. 52 LIFD; stabilimento d'impresa situato all'estero di un'impresa avente sede in Svizzera.
Di principio, la nozione di stabilimento d'impresa (art. 51 cpv. 2 LIFD) in quanto tale non varia a seconda che lo stabilimento si trovi in Svizzera o all'estero (consid. 2). È tuttavia ammissibile porre esigenze un po' più elevate quando si tratta di ammettere l'esistenza di un stabilimento d'impresa situato all'estero invece che in Svizzera; in caso di dubbio, si tende ad assoggettare le attività svolte all'estero all'imposta in Svizzera, tenuto conto dell'assoggettamento illimitato in Svizzera (consid. 3.1). Nel caso concreto, l'impresa avente sede in Svizzera non ha sufficientemente provato che il suo preteso stabilimento d'impresa situato alle Isole Cayman svolga un'attività commerciale rilevante (consid. 3.2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 52 LIFD, art. 51 cpv. 2 LIFD