Regesto
Secondo una valutazione riferita all'oggetto della prestazione, l'obbligo contributivo può realizzarsi anche se un soggetto giuridico diverso dal datore di lavoro effettua delle liberalità purché queste siano economicamente connesse al rapporto di lavoro (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
Essendo prestazioni discrezionali, le liberalità di un fondo di beneficenza padronale soggiacciono di principio all'obbligo contributivo (consid. 3.1). Opinioni della dottrina (consid. 3.2). Concezione dell'ordinamento in materia contributiva secondo gli art. 6 segg. OAVS nel contesto della previdenza professionale (consid. 3.3).
Conseguenze nel singolo caso (consid. 4).