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Regesto
La facoltà di presentare una memoria integrativa ai sensi dell'art. 43 LTF non costituisce la regola: essa viene concessa, di massima, soltanto eccezionalmente a causa della molteplicità e della difficoltà delle questioni di fatto o di diritto che si pongono (consid. 2.1).
La comunicazione ad autorità estere di elementi di indirizzi IP su Internet (in concreto il nominativo dell'utente, il suo numero di telefono e il suo indirizzo), ma non di tutti i cosiddetti dati marginali e in particolare del contenuto delle comunicazioni, non costituisce una misura di assistenza in materia penale, bensì una modalità di cooperazione di polizia, che può essere effettuata nel quadro della procedura semplificata dell'art. 14 LSCPT (consid. 2.2-2.6).
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italien
références
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art. 14 LSCPT,