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Regesto

Art. 4 Cost.; diritto di essere rappresentato e assistito in un procedimento giudiziario.
1. Portata del diritto, sgorgante da quello di essere sentito, di essere rappresentato ed assistito in un procedimento giudiziario (consid. 2b).
2. Non viola l'art. 4 Cost. il divieto di far intervenire un avvocato in una controversia di lavoro, in particolare dinnanzi ai tribunali dei probiviri, salvo che il valore litigioso sia considerevole e la causa complicata; in tale caso le parti devono poter essere assistite quanto meno nella fase decisiva della procedura (consid. 3b, c). Esame della procedura ginevrina dinnanzi ai tribunali dei probiviri (consid. 3a, 4b).
3. Il diritto di essere assistito è escluso laddove il valore litigioso non ecceda 5'000 franchi? Può tale diritto essere escluso in prima istanza qualora la procedura ricorsuale offra garanzie sufficienti sotto il profilo dell'art. 4 Cost.? (Questioni lasciate indecise) (consid. 4c).

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Article: Art. 4 Cost.