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Regesto a

Art. 58 cpv. 1, art. 271 lett. a, art. 277 cpv. 1 e art. 296 cpv. 1 e 3 CPC; effetto delle massime processuali applicabili al mantenimento del figlio sul mantenimento tra (ex) coniugi.
Le informazioni ottenute in virtù della massima inquisitoria illimitata per il mantenimento del figlio non possono essere semplicemente ignorate per il mantenimento tra (ex) coniugi che va deciso nel medesimo giudizio (consid. 2).

Regesto b

Art. 163 CC; calcolo del contributo di mantenimento tra coniugi; obbligatorietà del metodo a due fasi con ripartizione dell'eccedenza.
Abbandonato il pluralismo dei metodi, il metodo concreto a due fasi va osservato anche nell'ambito del mantenimento tra coniugi (consid. 4).

Regesto c

Art. 163 e 176 cpv. 1 n. 1 CC; esigibilità dell'inizio o della ripresa di un'attività lucrativa in caso di separazione.
Se non si può più seriamente contare sulla ripresa della comunione domestica, il coniuge dispensato dal fornire delle prestazioni in natura alla comunione deve in linea di principio sfruttare la sua capacità di lavoro così liberata ed esercitare un'attività lucrativa, nella misura in cui ciò sia effettivamente possibile (consid. 6).

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références

Article: art. 296 cpv. 1 e 3 CPC, Art. 163 CC, Art. 163 e 176 cpv. 1 n. 1 CC