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Regesto

Art. 34 cpv. 3 CPP; pronuncia successiva di una pena unica.
L'art. 34 cpv. 3 CPP assicura al condannato la possibilità di ottenere un'applicazione effettiva delle norme del diritto materiale sulla pronuncia di una pena unica (consid. 2.2.1).
La procedura prevista dall'art. 34 cpv. 3 CPP è una procedura "sui generis" a cui si applicano (per analogia) le disposizioni relative alla "procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive" di cui agli art. 363 segg. CPP, per quanto l'art. 34 cpv. 3 CPP non disponga altrimenti (consid. 2.2.2).
La commisurazione della pena unica non è disciplinata dall'art. 34 cpv. 3 CPP, ma è retta esclusivamente dalle pertinenti norme del diritto materiale (art. 46 cpv. 1 secondo periodo, art. 49, art. 62a cpv. 2 e art. 89 cpv. 6 CP) (consid. 2.2.3).
La procedura successiva prevista dall'art. 34 cpv. 3 CPP è volta unicamente a ovviare alla mancata pronuncia di una pena unica mediante l'applicazione del principio dell'inasprimento alle pene passate in giudicato. Il giudice adito successivamente non deve esaminare né la legalità delle precedenti condanne né l'adeguatezza delle pene irrogate (consid. 2.2.4 e 2.2.5).
La forma di esecuzione (con la condizionale totale o parziale oppure senza condizionale) è irrilevante per determinare se le pene inflitte sono dello stesso genere (consid. 3.1-3.4).
Il dovere di assistenza del giudice può imporre di attirare l'attenzione dell'imputato su una possibile o legalmente inevitabile modifica della forma di esecuzione conseguente alla commisurazione successiva di una pena unica e di concedergli la possibilità di ritirare l'istanza inoltrata (consid. 3.6).

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références

Article: Art. 34 cpv. 3 CPP, art. 49, art. 62a cpv. 2 e art. 89 cpv. 6 CP