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Regesto

Art. 22 Cost., art. 11 CEDU, art. 21 Patto ONU II, § 6 cpv. 2 lett. d Cost./BL; libertà di riunione in relazione con il divieto di un evento in uno spazio privato; clausola generale di polizia quale base legale e proporzionalità del divieto; nozione di perturbatore.
Ambito di protezione della libertà di riunione (consid. 4).
Il campo di applicazione della clausola generale di polizia quale base legale per un'ingerenza nella libertà di riunione è in linea di principio limitato alle emergenze imprevedibili, a meno che si tratti di scongiurare un pericolo grave, imminente e non evitabile in altro modo per beni giuridici fondamentali; nella fattispecie è stata ammessa un'eccezione (consid. 5).
Una misura di polizia, come un divieto di manifestazione, può di massima essere diretta solo contro il perturbatore. Se il pericolo proviene da contromanifestazioni, anche l'organizzatore dell'evento originario può essere considerato come perturbatore quale promotore con specifico fine (consid. 6).
Nello spazio privato, provvedimenti statali limitativi sono ammissibili soltanto con un maggiore riserbo che in quello pubblico. Nel caso in esame la proporzionalità è stata ammessa a causa del breve tempo di reazione per le autorità e per le capacità limitate delle forze di polizia (consid. 7).

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références

Article: Art. 22 Cost., art. 11 CEDU, art. 21 Patto ONU II