Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; ricorso contro una decisione incidentale secondo l'art. 80e lett. b n. 2 AIMP; legittimazione della banca a ricorrere secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP.
Una decisione incidentale è impugnabile separatamente quando sussista il rischio che l'Autorità estera, mediante la presenza di suoi funzionari a misure di esecuzione, prenda conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che sia stato deciso sulla concessione o sulla portata dell'assistenza (consid. 2.1).
Secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP, in vigore dal 1o febbraio 1997, la banca non è legittimata a ricorrere quando, non essendo toccata nelle sue attività dalle misure di assistenza, deve soltanto produrre documenti concernenti i conti di suoi clienti e rilasciare informazioni al riguardo per il tramite dei suoi impiegati (consid. 2.3-2.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 80h lett. b AIMP, art. 80e lett. b n. 2 AIMP