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Regesto

Art. 82 LTF, art. 115 CP, art. 44 OStup; convenzione sull'aiuto al suicidio organizzato.
La convenzione conclusa tra il Ministero pubblico del Canton Zurigo e un'organizzazione privata di aiuto al suicidio non costituisce un atto suscettibile d'impugnazione ai sensi dell'art. 82 LTF. Le attuali necessità di protezione giuridica impongono nondimeno di esaminare se la convenzione non sia addirittura nulla (consid. 1).
La convenzione viola in particolare la regolamentazione esaustiva dell'aiuto al suicidio disciplinata dall'art. 115 CP e la normativa in materia di stupefacenti (consid. 2.2-2.5). Inammissibilità di stipulare un contratto di diritto amministrativo in tale ambito (consid. 2.6).
Nullità della convenzione nel suo insieme (consid. 3).

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références

Article: Art. 82 LTF, art. 115 CP, art. 44 OStup