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Regesto

Art. 25 lett. d LAFam; art. 20 cpv. 2 LAVS; art. 120 segg. CO; compensazione di un credito di contributi AVS di coniugi senza attività lucrativa con degli arretrati di assegni familiari LAFam.
Sebbene non vi sia fatta menzione, l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile agli assegni familiari LAFam in virtù del rinvio di cui all'art. 25 lett. d LAFam (consid. 4.3.1).
Se l'assicurato è nel contempo creditore e debitore di assicuratori sociali distinti cui l'art. 20 cpv. 2 LAVS è applicabile, la compensazione dei crediti è ammissibile senza che sia necessario esaminare se le pretese poste in compensazione siano in stretta connessione dal profilo della tecnica assicurativa e dal punto di vista giuridico (consid. 4.3.2).