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Regesto

Art. 4 Allegato I ALC in relazione con l'art. 2 n. 1 lett. b del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego; diritto di rimanere dopo avere cessato di occupare un impiego a seguito d'inabilità permanente al lavoro.
L'art. 2 del regolamento n. 1251/70 disciplina il diritto di rimanere dopo avere cessato di esercitare un'attività lucrativa dipendente sulla base di due criteri, indipendenti tra di loro: una precisa durata di residenza e una precisa durata di attività (consid. 3.5.1 e 3.5.2).
Dal tenore come pure dalla sistematica dell'art. 2 n. 1 lett. b del regolamento n. 1251/70 risulta che il diritto di rimanere dopo avere cessato di occupare un impiego a seguito d'inabilità permanente al lavoro presuppone un soggiorno di due anni, ma nessuna durata minima di attività. È quindi sufficiente che il lavoratore migrante adempia l'esigenza della durata del soggiorno al momento in cui sorge l'inabilità permanente al lavoro (consid. 3.5.3).
Nel caso di specie, l'interessata soggiornava legalmente in Svizzera da più di due anni quando è sorta l'inabilità permanente al lavoro e fruiva da circa un anno dello statuto di lavoratore. Le condizioni del diritto di rimanere di cui all'art. 4 Allegato I ALC sono pertanto date (consid. 3.6).

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références

Article: Art. 4 Allegato I ALC, art. 2 n. 1 lett. b del, art. 2 del