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Regesto

Art. 8 CEDU; art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost.; art. 40 LEp; controllo astratto dell'art. 2 dell'ordinanza friborghese del 14 settembre 2021 sulla restrizione d'accesso alle scuole universitarie alle persone che dispongono di un certificato COVID-19.
Quadro legale in vigore concernente il certificato COVID-19 al momento del deposito del ricorso (consid. 4). Nella misura in cui implicava di farsi vaccinare o di sottomettersi a dei test salivari o nasofaringei regolari, l'esigenza di presentare un certificato COVID-19 valido per assistere a corsi e attività di ricerca in presenza ha comportato una limitazione della libertà personale degli studenti. L'alternativa dei corsi a distanza, prevista dall'ordinanza querelata, non eliminava tale limitazione, perché le attività di insegnamento online e quelle in presenza non si equivalgono (consid. 5). La limitazione era fondata su una base legale sufficiente e perseguiva un interesse pubblico (consid. 6). L'obbligo di presentare un certificato COVID-19, senza disposizione relativa alla presa a carico finanziaria dei test, compreso per gli studenti in situazione finanziaria precaria, non rispettava il principio della proporzionalità (consid. 7).

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références

Article: Art. 8 CEDU, art. 10 cpv. 2 e art. 36 Cost., art. 40 LEp