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Regesto

Art. 21 cpv. 1 e 21bis cpv. 2 LAI: Servizi di terzi al posto di un mezzo ausiliario.
- Il diritto a servizi di terzi è riconosciuto quando l'invalido adempie i presupposti per l'attribuzione di un mezzo determinato ausiliario che però non può utilizzare per circostanze attinenti alla sua persona (precisazione a STFA 1968 pag. 272; consid. 1a).
- Come il mezzo ausiliario, il servizio di un terzo può unicamente surrogare la perdita di certe parti o funzioni del corpo umano per consentire all'invalido di andare al lavoro o di eseguire da solo le sue mansioni professionali (precisazione di DTF 96 V 84; consid. 1b).