Regesto
1. L'osservanza delle prescrizioni destinate a prevenire gli infortuni non s'impone solo a chi provochi il rischio specifico d'infortunio, ma altresì a qualsiasi datore di lavoro che si avvalga di persone visibilmente esposte a pericolo. Il fatto di attirare l'attenzione sul pericolo, anziché predisporre misure di protezione, non è sufficiente (consid. 2a).
2. La responsabilità sgorgante dall'obbligo di prudenza non dipende dall'importanza finanziaria dei lavori affidati a chi vi è tenuto (consid. 2b).