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Regesto

Art. 6 n. 2 CEDU; rifiuto di un'indennità in caso di abbandono del procedimento penale.
Ove il procedimento penale non si concluda con una condanna, il fatto di porre spese a carico dell'imputato o di rifiutargli un'indennità viola la presunzione d'innocenza non solo nel caso in cui il testo della decisione contenga, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo diretto, ma anche in quello in cui tale apprezzamento risulti in qualsiasi modo dal testo della decisione (consid. 1).

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références

Article: Art. 6 n. 2 CEDU