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Regesto
Autorizzazione di dissodare per la costruzione di un'installazione di pompaggio di acque sotterranee in un bosco ubicato in un'area iscritta nell'IFP e costituito di vegetazione ripuale ai sensi dell'art. 21 LPN; ponderazione degli interessi secondo l'art. 26 OVPF.
Nell'esame di una domanda di dissodamento devono essere considerati in particolare anche le opere progettate e i loro effetti sotto il profilo della protezione della natura e del paesaggio (art. 26 cpv. 4 OVPF).
Ponderazione, in particolare, tra l'interesse a poter rivitalizzare (mediante sommersione) la superficie di cui trattasi, compresa nell'IFP, e l'interesse ad assicurare un sufficiente approvvigionamento idrico a una regione importante come è quella di Berna.
Rinvio della causa al DFI perché accordi l'autorizzazione di dissodare, con riserva di condizioni ed oneri tendenti a garantire che la superficie iscritta nell'IFP subisca, nel suo insieme, tuttalpiù pregiudizi minimi, come pure con riserva del permesso in materia di protezione della natura previsto dall'art. 22 LPN.
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regeste:
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italien
références
Article: art. 21 LPN, art. 26 OVPF, art. 26 cpv. 4 OVPF, art. 22 LPN