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Regesto

Art. 192 cpv. 1 CP; sfruttamento, a opera di un accudente, di un rapporto di dipendenza di una persona ricoverata in uno stabilimento.
Lo sfruttamento avviene a livello soggettivo della persona dipendente, ritenendo essa di dovere sottostare all'autore. Il consenso di fatto è intrinseco allo sfruttamento di un rapporto di dipendenza. Solo un consenso libero e non condizionato dal rapporto di dipendenza esclude il reato (consid. 3.5.3). La soglia per ritenere realizzato l'elemento costitutivo dello sfruttamento è sempre la stessa anche in presenza di una vittima con disabilità intellettiva (consid. 3.5.5). Sfruttamento ritenuto nella fattispecie (consid. 3.5.6).

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références

Article: Art. 192 cpv. 1 CP