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Regesto

Responsabilità per danno da prodotti; difetto (art. 4 LRDP); prova.
Nozione di difetto. Onere della prova (consid. 3).
Il danneggiato non deve provare l'origine del difetto, ma unicamente dimostrare che il prodotto non offriva la sicurezza che il consumatore medio poteva legittimamente attendersi. Quando un incidente avviene in concomitanza con l'utilizzazione di un prodotto, la prova del concatenamento dei fatti che hanno condotto al verificarsi del danno viene apprezzata, di principio, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante (consid. 4).

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Article: art. 4 LRDP