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Regesto

Art. 23 cpv. 1 e 4 LADI; art. 37 OADI: Guadagno assicurato.
Qualora l'assicurato, al fine di ovviare alla disoccupazione, accetti un lavoro a tempo parziale procurantegli un guadagno inferiore a quello ottenuto normalmente, occorre, conformemente a DTF 112 V 226 consid. 2c, calcolare il guadagno assicurato sulla base dell'ultimo salario normale percepito per almeno un mese durante il termine quadro applicabile al periodo di contribuzione.
La giurisprudenza in DTF 112 V 220 non può viceversa più trovare applicazione a far tempo dall'entrata in vigore del nuovo art. 23 cpv. 4 LADI, nella misura in cui questa norma si riferisce al calcolo del guadagno assicurato durante un secondo termine quadro per la riscossione della prestazione.

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références

ATF: 112 V 226, 112 V 220

Article: Art. 23 cpv. 1 e 4 LADI, art. 37 OADI, art. 23 cpv. 4 LADI