Regesto
Art. 59 CF.
Clausola di prorogazione diforo.
La rinuncia alla garanzia dell'art. 59 CF non deve essere ammessa facilmente; occorre, a questo riguardo, una dichiarazione espressa, separata dalle altre clausole contrattuali, il cui contenuto non si presti a malintesi, e che esprima chiaramente la volontà delle parti di costituire un altro foro.
Applicazione di questo principio a una clausola di prorogazione di foro difficilmente comprensibile, redatta in inglese e contenuta in un contratto concluso tra una ditta svizzera e una persona abitante in Svizzera, inesperta negli affari e senza nozioni giuridiche.