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Regesto a

Art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC; legittimazione attiva del figlio nella procedura sul suo mantenimento in caso di percezione di prestazioni della collettività pubblica.
La giurisprudenza, secondo cui il figlio mantiene pienamente la legittimazione attiva o passiva nella procedura di modifica del suo mantenimento malgrado l'anticipo del contributo da parte dell'ente pubblico e la cessione legale che ne deriva, trova applicazione anche quando la collettività pubblica fornisce, prima o durante un procedimento che concerne soltanto l'ottenimento di un titolo di mantenimento, delle prestazioni per il mantenimento del figlio (consid. 4.1 e 4.3).

Regesto b

Art. 163, art. 276 cpv. 2 e art. 285 cpv. 2 CC; diritto al contributo di mantenimento per la cura del figlio in caso di matrimonio del genitore che se ne occupa.
Le spese di sostentamento del genitore che si occupa di un figlio nato al di fuori di un matrimonio e che si sposa con una terza persona, con la quale ha in seguito un altro figlio, sono coperte dall'obbligo di mantenimento tra coniugi; se non c'è un ammanco, non c'è spazio per la concessione di un contributo di mantenimento per la cura del figlio (consid. 7.3.2).

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références

Article: Art. 131a cpv. 2 e art. 289 cpv. 2 CC, Art. 163, art. 276 cpv. 2 e art. 285 cpv. 2 CC