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Regesto

Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 3 e 5 LPar; discriminazione fondata sul sesso; criteri di valutazione di un posto di lavoro; attribuzione a classi di salario inferiori; presa in considerazione di fattori congiunturali o inerenti al mercato del lavoro; regole di trasferimento.
Legittimazione passiva del Cantone in ambito di domande di accertamento, rispettivamente di richieste di prestazioni fondate sulla legge sulla parità e rivolte contro enti ospedalieri dipendenti dal Cantone ma giuridicamente autonomi (consid. 3).
Valutazione di un posto di lavoro sulla base di un'analisi semplificata della funzione; metodo e valutazione uniformi dei criteri per tutte le funzioni; problematica della ponderazione dei singoli criteri (consid. 6).
Inammissibilità dell'attribuzione a classi di salario inferiori (consid. 5.2), mediante la quale il datore di lavoro vuole scostarsi dal risultato della valutazione del posto di lavoro a scapito del lavoratore (precisazione della giurisprudenza; consid. 7)
Distinzione fra trasferimento in una classe di salario superiore in base all'anzianità e quello in base all'ammontare preciso del salario (consid. 5.2 e 8.1). Quest'ultimo genere di trasferimento può avere come effetto il perpetuarsi della discriminazione preesistente (consid. 8.2-8.4).

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références

Article: Art. 8 cpv. 3 Cost., art. 3 e 5 LPar