Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 34 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 36 cpv. 2 OAMal; assunzione dei costi per le prestazioni fornite all'estero da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il trattamento in nesso temporale e materiale con una cura medica effettuata fuori Cantone non per motivi d'ordine medico non ha carattere d'urgenza e pertanto non può essere assunto. La situazione sarebbe diversa solo se, anche senza il trattamento eseguito volontariamente fuori Cantone, una malattia che necessita un trattamento urgente si sarebbe manifestata con un grado di verosimiglianza preponderante. Questi principi sono applicabili per analogia ai presupposti dell'art. 36 cpv. 2 OAMal per l'assunzione dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza (cfr. sentenza 9C_177/2017 del 20 giugno 2017; consid. 4.3). Nella fattispecie, la causa è rinviata all'assicuratore malattia in quanto l'incarto medico non consente di pronunciarsi in modo conclusivo sulla questione se i problemi alla salute in esame costituivano, in termini di verosimiglianza preponderante, la conseguenza della malattia principale in via di peggioramento (cancro progressivo) che si sarebbero in ogni modo sviluppati anche senza l'immunoterapia eseguita negli Stati Uniti, la quale non rientra nei trattamenti sottoposti all'obbligo di assunzione (consid. 4.4).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 36 cpv. 2 OAMal, Art. 34 cpv. 1 e 2 LAMal