Regesto
Art. 13b cpv. 3 LDDS; principio della celerità nel contesto della carcerazione in vista di sfratto.
Il principio della celerità è violato quando le autorità non prendono alcuna disposizione concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è imputabile né al comportamento delle autorità estere, né a quello dell'interessato stesso (consid. 3a). Uno sciopero della fame non fa estinguere, di principio, l'obbligo di celerità (consid. 3b).