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Regesto

Art. 9 cpv. 2, art. 11 cpv. 1 lett. a e g LPC; computo di un ipotetico reddito da lavoro della moglie non invalida di un beneficiario di rendita AVS di vecchiaia richiedente prestazioni complementari; termine d'adeguamento.
Un reddito ipotetico del coniuge (non invalido) di un richiedente prestazioni complementari (PC) deve in linea di principio essere comunque considerato come una rinuncia di reddito computabile nel calcolo delle prestazioni complementari (consid. 3). In tal caso occorre concedere al coniuge, conformemente alla giurisprudenza, un termine transitorio ragionevole per l'inizio di un'attività lucrativa esigibile o per l'aumento del grado d'occupazione nel caso di prestazioni complementari correnti oppure nell'ambito di una prima domanda. Questo principio non è valido quando, tenuto conto dell'ottenimento prevedibile delle PC da parte di uno dei due coniugi, a causa per esempio del raggiungimento dell'età pensionabile AVS e della cessazione dell'attività lucrativa, l'altro coniuge ha avuto un lasso di tempo sufficiente per integrarsi professionalmente (consid. 5.4).