Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG; ricorso riguardante il diritto di voto; ricusazione di parlamentari cantonali che esercitano la loro professione al servizio del cantone.
Condizioni alle quali norme relative alla ricusazione, contenute nella legge sul Gran Consiglio, possono essere impugnate mediante un ricorso riguardante il diritto di voto ai sensi dell'art. 85 lett. a OG (consid. 1).
Giurisprudenza del Tribunale federale e prassi cantonale relative alla ricusazione di membri di autorità (consid. 3).
Diritto di eleggere e principi applicabili in materia di elezioni; principio dell'equivalenza dell'influenza dei voti sull'esito di elezioni secondo il sistema del voto proporzionale; attuazione del principio nel diritto cantonale (consid. 4).
Se è ammessa l'elezione al Gran Consiglio di funzionari cantonali, non si può imporre un obbligo di ricusazione generale a questi deputati per votazioni nel Parlamento su norme e decisioni relative allo statuto del personale (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 85 lett. a OG