Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 346 cpv. 1 CP; luogo di commissione/assegno turistico.
La comunicazione, effettuata telefonicamente con il proposito di commettere una truffa, della perdita fittizia di assegni turistici, non costituisce ancora un atto d'esecuzione della truffa; il passo decisivo, dopo il quale l'agente non suole più rinunciare al reato, interviene solo al momento in cui l'avviso scritto di perdita è consegnato all'istituto emittente o alla posta.
Per determinare il luogo di commissione occorre quindi fondarsi sul luogo in cui la domanda di rimborso è stata compilata e firmata e in cui l'agente se ne è spossessato.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 346 cpv. 1 CP