Regesto
Art. 18 cpv. 3, 117, 229 cpv. 2 CP.
1. Dovere di diligenza del costruttore che sceglie un metodo di costruzione inabituale invece di attenersi a quello tradizionale.
2. Una regola dell'arte edilizia è riconosciuta quando, allo stato delle conoscenze, non sia contestata.