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Regesto

Art. 8 cpv. 2, art. 10 cpv. 2, art. 16, 27 e 36 Cost.; art. 8, 10 e 14 CEDU; conformità ai diritti fondamentali e ai diritti dell'uomo di un divieto parziale della mendicità; controllo astratto delle norme.
La mendicità rientra nella sfera di protezione del diritto fondamentale alla libertà personale, rispettivamente del diritto al rispetto della vita privata. Un divieto parziale della mendicità costituisce un'ingerenza in questi diritti e deve adempiere le corrispondenti condizioni. Nel contesto del caso in esame, non occorre rivenire sulla giurisprudenza secondo cui la mendicità non rientra nell'ambito di protezione della libertà di opinione e della libertà economica (consid. 4).
Il divieto della mendicità organizzata deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione e ai diritti dell'uomo. Il divieto della mendicità passiva nei parchi deve essere annullato. È ammissibile sanzionare la mendicità passiva con una multa che, in caso di mancato pagamento, è commutata in una pena detentiva, soltanto se sono state previamente adottate delle misure amministrative adeguate al fine di attenuare le conseguenze della sanzione. Per il resto, la regolamentazione emanata, che vieta parzialmente la mendicità, non è criticabile sotto il profilo della libertà personale, rispettivamente della protezione della vita privata (consid. 5).
Il divieto della mendicità non è contrario al diritto alla libera circolazione (consid. 6).
Il divieto parziale della mendicità non comporta, quale disposizione legale, una discriminazione indiretta; nell'ambito della sua attuazione, occorre nondimeno tenere convenientemente conto delle esigenze di un'applicazione del diritto non discriminatoria (consid. 7).

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références

Article: art. 16, 27 e 36 Cost., art. 8, 10 e 14 CEDU