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Regesto

Imposta per la difesa nazionale sul reddito proveniente da un'attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIN).
1. Imposizione degli utili conseguiti con la vendita di immobili. Distinzione tra attività con fine lucrativo e amministrazione della sostanza privata. Quando l'utile immobiliare proviene da un'attività a fine lucrativo esercitata da una società semplice, si aggiungerà al reddito di ciascun socio la sua parte sul reddito del complesso, qualunque sia stata la misura della sua personale attività (consid. 1a 3).
2. Bisogna egualmente imporre il maggior valore conseguito con la vendita, in quanto esso sia anteriore all'attività lucrativa? (consid. 4).