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Regesto

Art. 3 cpv. 2 LAINF (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016); art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF; art. 324a cpv. 1 CO; fine della copertura assicurativa.
Le indennità versate dall'assicurazione malattia valgono come salario, quando esse sostituiscono il salario dovuto dal datore di lavoro in virtù dell'art. 324a CO. La questione del diritto al salario è così determinante per fissare la natura delle indennità giornaliere versate dall'assicurazione malattia. Tale aspetto è anche decisivo per stabilire il momento della fine del diritto alla copertura dell'assicurazione contro gli infortuni. Se il datore di lavoro dovesse derogare al quadro legale di cui all'art. 324a cpv. 1 e 2 CO, le indennità giornaliere devono essere considerate come prestazioni in luogo e vece del salario conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. b OAINF fintanto che sono dovute secondo il contratto di assicurazione, ma al più tardi al momento in cui termina il rapporto di lavoro (consid. 4).
Nel caso concreto, si deve concludere che le parti avevano concluso un contratto di lavoro di durata determinata, che ha preso fine prima dell'esaurimento del diritto alle indennità giornaliere in caso di malattia.

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