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Regesto

Art. 43 segg. CPP; assistenza giudiziaria nazionale, inammissibilità di mezzi coercitivi procedurali.
Nella procedura di assistenza giudiziaria, l'autorità richiedente non dispone di alcun mezzo coercitivo procedurale nei confronti dell'autorità richiesta. Le regole sull'assistenza giudiziaria, in quanto leges speciales, prevalgono sulle disposizioni relative al sequestro e all'obbligo di consegna. L'autorità penale può ottenere l'esecuzione di un provvedimento d'assistenza giudiziaria unicamente rivolgendosi al competente tribunale (consid. 1.3).