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Regesto

Credito documentario; diritto internazionale privato.
Se il diritto internazionale privato svizzero sottopone un rapporto giuridico a una legge straniera - in concreto al diritto saudita - le conseguenze dell'inadempimento risp. di un'esecuzione imperfetta di un'obbligazione sono rette da questa legge straniera (consid. 3a-3c).
La riserva dell'ordine pubblico svizzero (art. 17 LDIP) dev'essere applicata restrittivamente quando la causa non ha quasi legami con la Svizzera. Il diritto a interessi di mora, ancorato nell'art. 104 CO, non costituisce né una regola costante e universale né un principio fondamentale dell'attuale ordinamento giuridico svizzero, che si oppone all'applicazione di una legge straniera, che proibisce tali interessi (consid. 3d).
L'art. 147 cpv. 3 LDIP, giusta il quale il diritto del luogo in cui deve avvenire il pagamento determina la moneta di tale pagamento, si riferisce in particolare all'applicazione dell'art. 84 CO, disposto che permette al debitore, in assenza di una clausola di effettività, di pagare nella moneta del paese (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 17 LDIP, art. 104 CO, art. 147 cpv. 3 LDIP, art. 84 CO