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Regesto

Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria nelle procedure cantonali di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.
Il diritto all'assistenza giudiziaria nel quadro delle procedure cantonali di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo sgorga direttamente dall'art. 4 Cost. Esso non solo dispensa integralmente o parzialmente dal pagamento delle spese di procedura, ma comporta altresì, ove la tutela degli interessi del cittadino in stato di bisogno lo esiga, il diritto d'essere patrocinato gratuitamente da un avvocato (consid. 3c).

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Article: Art. 4 Cost.