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Regesto

Natura dei contratti di lavoro conclusi fra i medici primari, rispettivamente il rimanente personale, con l'Ente Ospedaliero ticinese.
1. Art. 44 segg. OG. Nozione di causa civile (consid. 2). Criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per distinguere la natura privata o pubblica di un rapporto di lavoro con l'ente pubblico. In linea di principio il rapporto di impiego fra un ospedale pubblico e un primario soggiace al diritto pubblico (consid. 3).
2. Nell'ambito di un ricorso per riforma, il Tribunale federale, per determinare se si è in presenza o meno di una causa civile, può esaminare la legislazione cantonale, perlomeno nel caso in cui il Cantone non dispone di una chiara normativa o se il Giudice cantonale competente non ha già statuito in modo definitivo. Una contestazione sull'esecuzione di un contratto retto dal diritto pubblico cantonale non è appellabile al Tribunale federale, anche se cantonalmente essa è stata decisa dalle autorità giudiziarie sulla base del CO quale diritto pubblico cantonale suppletorio (consid. 4).
3. Situazione nel Cantone Ticino. Con l'entrata in vigore della legge sugli ospedali pubblici (1o gennaio 1983), il rapporto fra l'Ente Ospedaliero cantonale e il proprio personale è retto dal diritto pubblico (consid. 5). Contrariamente ad una precedente sentenza del Tribunale federale, anche sotto l'imperio della precedente legislazione, il rapporto fra i primari e i singoli ospedali era in gran parte dominato dal diritto pubblico (consid. 6). Inammissibilità del ricorso per riforma (consid. 7).