Regesto
Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell'accusatore privato.
Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la norma riveduta dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. La condizione secondo cui la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili è rimasta invariata. Va quindi mantenuta la prassi finora applicabile relativa al diritto di ricorrere della vittima secondo il previgente art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (consid. 1.3.1).