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Regesto

Art. 9 cpv. 3 LAVS; art. 23 cpv. 4 OAVS; effetto vincolante della comunicazione fiscale.
I dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell'AVS per quanto riguarda l'esistenza di un reddito da attività lucrativa e, in caso affermativo, se si tratta di un'attività lucrativa indipendente o dipendente. Le autorità dell'AVS devono svolgere indagini autonome più approfondite solo se vi sono seri dubbi sull'esattezza della comunicazione fiscale (consid. 3.4.2).

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références

Article: Art. 9 cpv. 3 LAVS, art. 23 cpv. 4 OAVS