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Regesto

Art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; segreto commerciale o industriale; portata della Convenzione.
Conformemente all'art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE, lo Stato richiesto non ha in particolare l'obbligo di fornire informazioni verosimilmente pertinenti, che comporterebbero la rivelazione di un segreto commerciale o industriale o di un metodo commerciale. La nozione di segreto che figura in questa disposizione è una nozione convenzionale, autonoma rispetto al diritto interno e che va interpretata in modo piuttosto restrittivo. In relazione a informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto commerciale o industriale o di un metodo commerciale, si tratta di permettere allo Stato richiesto di premunirsi contro un uso abusivo dello scambio di informazioni a dei fini di spionaggio economico e di tenere conto dell'interesse delle persone toccate (consid. 9.3).
L'art. 25 par. 3 lett. c CDI CH-PE si limita a permettere allo Stato richiesto di rifiutare di trasmettere delle informazioni che comporterebbero la rivelazione di un segreto, ma non gli vieta di farlo. Un simile divieto può risultare solo dal diritto interno di esecuzione. La LAAF non contiene nessuna disposizione in questo senso. La questione a sapere se occorra considerare l'esistenza di un divieto in relazione a un dovere di protezione che risulta dalla Costituzione può restare aperta siccome, nella fattispecie, le informazioni destinate a essere trasmesse non rivelano nessun segreto commerciale o industriale o metodo commerciale (consid. 9.4 e 9.5).