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Regesto

Stranieri. Revoca del permesso di dimora. Diritto d'essere sentito. Art. 4 CF; art. 5, 9 cpv. 2 e 25 cpv. 1 lett. e LDDS.
1. Lo straniero ha veste per impugnare, attraverso la via del ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF, la revoca del permesso di dimora (consid. 1).
2. Il diritto d'essere sentito che sgorga direttamente dall'art. 4 CF non implica il diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità che emanerà la decisione (consid. 2).
3. Le autorità cantonali della polizia degli stranieri non possono accordare permessi di dimora revocabili - e revocarli poi per questo motivo - che se questa facoltà è stata loro espressamente conferita dall'autorità federale (consid. 3).