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Regesto

Art. 27 cpv. 2 LAVS: Del diritto dei figli naturali ad una rendita per orfani.
Il padre naturale obbligato a pagare premi di un'assicurazione sulla propria vita a beneficio del figlio naturale in virtù di una convenzione sulle prestazioni alimentari approvata dall'autorità tutoria è da considerare "tenuto a contribuire alle spese di mantenimento"; alla sua morte il figlio naturale avrà pertanto diritto ad una rendita semplice per orfani.

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Article: Art. 27 cpv. 2 LAVS