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Regesto a

Art. 3 cpv. 2 e art. 17 cpv. 2 lett. k LAFam; § 18 della legge del Canton Lucerna dell'8 settembre 2008 sugli assegni familiari (LAFam/LU); perequazione degli oneri.
I contributi prelevati secondo gli art. 11 segg. LAFam non possono servire a cofinanziare, nell'ambito di una eventuale perequazione degli oneri ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. k LAFam, degli assegni familiari di diritto cantonale in favore di persone esercitanti un'attività indipendente (non agricola; consid. 6).

Regesto b

Art. 5 cpv. 2 Cost.; art. 17 cpv. 2 lett. f e k LAFam; § 20 cpv. 4 seconda frase della legge del Canton Lucerna dell'8 settembre 2008 sugli assegni familiari (LAFam/LU); provvedimento amministrativo.
I cantoni possono prevedere l'adozione di provvedimenti in caso di trasmissione intempestiva dei dati necessari a una eventuale perequazione degli oneri ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 lett. k LAFam; a tal proposito, essi non sono vincolati alle disposizioni della LAVS relative alla messa in mora e agli interessi moratori. Il supplemento del 50 % stabilito dal § 20 cpv. 4 LAFam/LU non è proporzionato ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 Cost. (consid. 7).

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références

Article: Art. 5 cpv. 2 Cost., § 20 cpv. 4 LAFam