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Regesto

Art. 110 cpv. 3 CP; nozione di funzionari.
Il criterio decisivo per riconoscere la qualità di funzionario è la natura pubblica della funzione esercitata, ovvero l'adempimento di un compito di diritto pubblico di pertinenza dell'ente pubblico (consid. 1.3).
Nel Cantone Zurigo la Cassa di assicurazione del personale dello Stato era un istituto non autonomo di diritto pubblico cantonale. Quale cassa di assicurazione per i dipendenti del Cantone nell'ambito della previdenza professionale, essa adempiva un compito pubblico. Il capo dell'amministrazione del patrimonio del Cantone Zurigo rispettivamente il capo del servizio di gestione patrimoniale di suddetta cassa esercitava funzioni al servizio della collettività e ha pertanto veste di funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP (consid. 1.4).

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Article: Art. 110 cpv. 3 CP