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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 3 CEDH. Evaluation insuffisante des risques en cas de renvoi d'un homosexuel en Gambie.
L'orientation sexuelle d'une personne constitue un élément essentiel de son identité et personne ne devrait se voir contraint de la dissimuler pour éviter des persécutions. Selon la Cour, les autorités suisses n'ont pas correctement apprécié les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de renvoi en Gambie. De plus, elles n'ont pas cherché à déterminer si l'Etat gambien le protégerait contre des mauvais traitements infligés par des acteurs non étatiques en raison de son orientation sexuelle (ch. 54-63).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.
N.B. Affaire phare.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2020)

Divieto di trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU); valutazione dei rischi cui un omosessuale sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Gambia

I due ricorrenti sono cittadini di nazionalità rispettivamente gambiana e svizzera. Erano domiciliati in Svizzera fino al decesso del secondo ricorrente ed erano uniti in unione domestica registrata. La domanda d'asilo del primo ricorrente era stata respinta poiché le autorità svizzere avevano giudicato non credibili le sue affermazioni di aver subito maltrattamenti. Il secondo ricorrente aveva presentato una domanda di ricongiungimento familiare, ma questa era stata respinta. Il Dipartimento della sicurezza e della giustizia ha respinto in appello la richiesta del primo ricorrente di ottenere il diritto di restare in Svizzera durante la procedura di ricongiungimento familiare. Il Tribunale federale, tenendo conto in particolare degli antecedenti giudiziari del ricorrente e del tempo che era stato in carcere, ha confermato la decisione in ultima istanza. Poiché il Tribunale federale aveva stabilito una misura provvisoria, il primo ricorrente è tuttavia rimasto in Svizzera durante la procedura di ricongiungimento familiare. Il Tribunale federale ha successivamente confermato il rifiuto del ricongiungimento familiare, ritenendo che il primo ricorrente usufruiva in Gambia di una rete familiare su cui fare affidamento e che la condizione degli omosessuali in detto Paese era migliorata. Ha ritenuto che né le autorità gambiane né il pubblico erano a conoscenza dell'orientamento sessuale del primo ricorrente. Menzionando i suoi antecedenti giudiziari, il Tribunale federale ha aggiunto che il primo ricorrente non era ben integrato in Svizzera. Ha quindi concluso che sussisteva un «interesse pubblico preponderante» ad allontanare il primo ricorrente e che la lesione dei suoi diritti era giustificata. Invocando l'articolo 3 CEDU, il primo ricorrente ha sostenuto che il rimpatrio in Gambia lo avrebbe esposto al rischio di maltrattamenti. Invocando l'articolo 8 CEDU, i due ricorrenti hanno affermato che il rimpatrio del primo ricorrente avrebbe recato pregiudizio al rispetto della loro vita familiare. In riferimento all'articolo 3 CEDU, la Corte ha ritenuto che la criminalizzazione delle pratiche omosessuali non è sufficiente per considerare una decisione di rimpatrio contraria alla Convenzione. Ha tuttavia osservato che le autorità svizzere non hanno correttamente valutato il rischio di maltrattamento al quale il primo ricorrente si ritroverebbe esposto a causa della sua omosessualità in caso di rimpatrio in Gambia e che non hanno cercato di determinare in modo adeguato se lo Stato lo avrebbe protetto da maltrattamenti da parte di attori non statali. Secondo varie fonti indipendenti, le autorità gambiane rifiutano di proteggere le persone LGBTI. In merito all'articolo 8 CEDU, la Corte ha ritenuto che, visto il decesso del secondo ricorrente, la questione della separazione fisica dei due ricorrenti non è più pertinente e che quindi non vi è necessità di esaminare specificamente le censure fondate sul suddetto articolo. La Corte ha inoltre ritenuto opportuno ricordare al Governo che le misure che ha indicato al Governo in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento devono restare in vigore fino a che la sua sentenza diventi definitiva. Violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di rimpatrio in Gambia del primo ricorrente in base alle decisioni rese dalle autorità nazionali (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 3 CEDH