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Regesto

Art. 260 CP; Sommossa.
1. Nozione di pubblico assembramento (consid. 1).
2. Partecipazione ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose.
a) Condizioni obiettive di punibilità (lancio di recipienti di vernice e di petardi contro edifici, imbrattamento di facciate, ecc.) (consid. 2).
b) Partecipazione ad un pubblico assembramento; intenzione (precisazione della giurisprudenza) (consid. 3).
Art. 186 CP; Violazione di domicilio.
1. Nozione di domicilio (consid. 5a).
2. Fatto di penetrare in uno spazio aperto al pubblico. La destinazione chiaramente riconoscibile ad ognuno di uno spazio equivale alla manifestazione della volontà dell'avente diritto (consid. 5b).

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referenza

Articolo: Art. 260 CP, Art. 186 CP

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