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Regesto

Art. 88 OG, legittimazione ricorsuale; art. 58 cpv. 1 Cost., ricusa di un giudice.
Una parte è legittimata ad impugnare con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 58 cpv. 1 Cost. la decisione con cui è accolta una domanda di ricusa di un giudice presentata da un'altra parte (consid. 1).
Il fatto che l'autorità giudiziaria ordini l'astensione di un giudice dei minorenni che ha firmato con altri un appello pubblico alla clemenza e all'amnistia diffuso in relazione con i disordini provocati da gruppi di giovani a Zurigo, non comporta un'interpretazione arbitraria del § 96 n. 4 (ricusa per apparenza di prevenzione) della legge zurighese sull'organizzazione giudiziaria, né una violazione dell'art. 58 cpv. 1 Cost. (consid. 2, 3).

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Articolo: art. 58 cpv. 1 Cost., Art. 88 OG