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Regesto

Art. 12 cpv. 6 LAMI, art. 4 cpv. 3 Ord. VIII e art. 6 cpv. 2 lett. c ODFI 10: carattere economico dei medicamenti (preparato non originale).
- Conferma della prassi amministrativa secondo la quale un preparato non originale è economico solo se costa il 25% in meno del preparato originale che gli è comparabile. Questo tasso rappresenta un valore medio empirico da applicare rigidamente per tutto il tempo durante il quale circostanze concrete chiaramente stabilite non impongono oggettivamente una deroga. (Consid. 3a).
- Il prezzo più elevato di un preparato originale non si giustifica più quand'è fuori dubbio che le spese di ricerca e di introduzione sono state ammortizzate (consid. 3b); il servizio medico e scientifico che accompagna un preparato originale durante la sua esistenza economica non rientra nel concetto di ricerca e introduzione sul mercato ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 Ord. VIII e dell'art. 6 cpv. 2 lett. c ODFI 10 (consid. 3b); un preparato originale sul mercato da circa 20 anni non può essere ritenuto ammortizzato, mentre le spese relative devono essere considerate tali con certezza quando si tratta di un prodotto venduto da circa 60 anni (consid. 3c).
- Il prezzo più elevato del prodotto originale deve essere ridotto quand'esso più non si giustifica oppure il preparato non originale deve essere venduto al prezzo corrispondente a quello del prodotto originale in vigore sino allora (consid. 4)?

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referenza

Articolo: art. 4 cpv. 3 Ord, Art. 12 cpv. 6 LAMI