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Regesto

Art. 41 cpv. 3 LAMal (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009); campo di applicazione territoriale.
L'art. 41 cpv. 3 LAMal, che prevede la presa a carico dell'assicuratore e del Cantone di residenza della loro rispettiva quota parte di rimunerazione per la cure ospedaliere, le quali per motivi di ordine medico sono svolte in un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone di domicilio, è applicabile unicamente per le cure in Svizzera (consid. 4.2).

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Articolo: Art. 41 cpv. 3 LAMal