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Regesto

Art. 29 cpv. 1 lett. b, art. 30 e 33 CPP; unità della procedura.
Il principio dell'unità della procedura mira ad evitare giudizi contraddittori e serve l'economia processuale. Nel caso di una persona che, dopo avere asseritamente aggredito degli agenti di polizia è stata ferita dagli stessi, i procedimenti penali aperti contro la vittima e contro gli agenti di polizia devono essere condotti da un unico Procuratore pubblico, in concreto straordinario (consid. 3-5).

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referenza

Articolo: art. 30 e 33 CPP